Nota interpretativa del Ministero della Salute -

27 Settembre 2024

Nota interpretativa del Ministero della Salute

Chiarimento sulle definizioni di utilizzatore a valle e distributore ai sensi del regolamento REACH

📃A seguito di richiesta da parte delle associazioni di categoria, il 6 settembre 2024 il Ministero della Salute ha pubblicato un chiarimento sulle definizioni di utilizzatore a valle e distributore secondo il regolamento REACH.

Riprendendo alcune definizioni dell’articolo 3 del regolamento REACH e della Guida ECHA “Orientamenti per gli utilizzatori a valle”, viene specificato che, poiché il trasferimento da un contenitore ad un altro di un prodotto (travaso) viene qualificato come “uso” dal Regolamento REACH (così come il riempimento), l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un ‘utilizzatore a valle’ in conformità all’articolo 3, paragrafo 13 del REACH.

La categoria degli “utilizzatori a valle” è ampia ed include quindi anche i “riempitori”

Diversamente, un’azienda che effettua operazioni di riempimento o travaso, anche a scopo di riconfezionamento, non può essere considerata un ‘distributore’ ai sensi del Regolamento REACH.

Si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Infine, viene puntualizzato che chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela; pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP).

Autore

Lisam Italy